Whistleblowing
In data 30/03/2023 è stata introdotta una nuova disciplina del c.d. whistleblowing. Difatti, il d.lgs. n. 24/2023 attua la direttiva europea 2019/1937 e raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato.
Eventuali segnalazioni devono necessariamente essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti.
Ottemperando alla normativa di cui al d.lgs. n. 24/2023 il COA di Bolzano mette a disposizione del c.d. Whistleblower (dipendente e persone rientranti nelle ipotesi contemplate dalla normativa) questo strumento per segnalare condotte illecite – o anche solo irregolari o dubbie, comportamenti, rischi o irregolarità, indipendentemente dalla commissione di reati che potrebbero creare danni all’interesse pubblico – di cui sia venuto a conoscenza.
La piattaforma utilizzata garantisce al Whistleblower l’anonimato sia dell’identità della persona segnalante come quella coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione. Viene garantito anche l’anonimato del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Difatti, una volta inviata la segnalazione, la piattaforma genera una ricevuta con un codice identificazione della segnalazione che il Whistleblower è invitato a conservare.
Si fa presente che la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato ovvero a soggetto esterno.
Per ulteriori informazioni vedasi piano triennale anticorruzione e trasparenza.
Ultimo aggiornamento
17 Gennaio 2024, 11:58