Norme sull'uso della lingua nel processo
Il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli uffici giudiziari rientra tra i diritti fondamentali per i cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto tutelato da norme costituzionali.
Nella Provincia Autonoma di Bolzano, la lingua tedesca è parificata a quella italiana ai sensi dell’art. 99 dello Statuto di Autonomia.
Il successivo articolo 100 garantisce il diritto all’uso della lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della Provincia Autonoma, dei concessionari di quest'ultima, così come con gli uffici giudiziari e tributari. Gli organi giudiziari hanno pertanto l'obbligo di adeguarsi negli atti dell'ufficio e nelle comunicazioni alla lingua (tutt'al più presunta) del cittadino. Le disposizioni di attuazione di questi principi sono state adottate con Decreto del Presidente della Repubblica dd. 15.07.1988, n. 574. Tali norme sono state successivamente modificate con il D.Lgs. 283/2001 e da ultimo con il D.Lgs. 124/2005.
Breve cronistoria
Come noto, la particolarità dell’Alto Adige è data dalla convivenza in una provincia relativamente piccola di tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino). La maggior parte della popolazione è di lingua tedesca che costituisce a livello nazionale una minoranza linguistica riconosciuta (per gruppo linguistico ladino vedi sotto). Ai sensi dello Statuto di Autonomia TAA nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. Ciò ha portato alla costituzione della Regione a Statuto Speciale e al suo interno delle due Province Autonome di Bolzano e Trento. Nell’ambito delle speciali disposizioni per la tutela delle minoranze linguistiche, quella fondamentale è costituita dall’art. 100 dello Statuto di Autonomia (D.P.R. 31-08-1972, n. 670, Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo la quale “I cittadini di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della Pubblica Amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa. …”
A tale norma di rango costituzionale è stata data attuazione con il D.P.R.574/1988, entrato in vigore quattro anni dopo per dare tempo agli uffici giudiziari di adeguarsi alle nuove norme. Si sono poi succedute delle modifiche con il D.Lgs. 283/2001, i cui effetti principali erano limitare la possibilità delle parti di modificare la lingua nei procedimenti civili e sanzionare con la nullità assoluta la violazione delle norme sull’uso della lingua nei procedimenti civili (nel processo penale le nullità era già tutte assolute) e successivamente con il D.Lgs. 124/2005, con cui si è andati nella direzione opposta, favorendo l’accordo sull’utilizzo di un’unica lingua e introducendo generalizzato potere delle parti di rinunciare alle traduzioni. Ciò soprattutto in quanto l’alto numero dei procedimenti bilingui sorti in seguito alle modifiche del 2001 aveva portato alla paralisi di tali processi, anche in considerazione dello scarso numero di interpreti assunti fino ad oggi (circa 1/10 di quelli previsti).
Diritti della minoranza linguistica ladina
Il gruppo linguistico ladino è il più antico della Provincia. Il ladino è una lingua neolatina o romanica. I diritti riconosciuti ai Ladini dal D.P.R. 574/88 sono però molto limitati, addirittura per certi versi minori di quelli garantiti dalla normativa nazionale. Pur avendo infatti il diritto al procedimento in lingua ladina innanzi al Giudice di Pace competente per i territori delle località ladine della Provincia (Brunico e Chiusa), negli altri procedimenti un appartenente al gruppo linguistico ladino può unicamente essere interrogato o esaminato in lingua ladina, con verbalizzazione nella lingua del processo, mentre l’art. 109 c.p.p. non solo impone la verbalizzazione nella lingua minoritaria, ma assicura anche la traduzione degli atti a lui indirizzati.