Difesa d’ufficio
La c.d. “difesa d’ufficio” è la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 24, comma secondo. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.
La disciplina della Difesa d’Ufficio ha subito un recente riordino con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6/2015, istitutivo dell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal CNF.
Il CNF ha adottato in tale materia il Regolamento per la tenuta ed aggiornamento dell’elenco unico nazionale e la delibera N. 4-A del 22.05.2015, concernente i criteri per la nomina dei difensori d’ufficio e la formazione delle liste separate.
La domanda di inserimento, cancellazione o permanenza nell’elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica gestionale unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all’art. 29 comma 1 bis disp. Att. C.p.p.
Per tutte le informazioni si rimanda alla sezione dedicata sul portale del CNF
Modulo di sostituzione turno di reperibilitá (doc)
La richiesta deve essere trasmessa almeno 10 giorni prima!
Ultimo aggiornamento
11 Novembre 2022, 11:17