Patrocinio a spese dello Stato
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire, che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere che le spese legali del proprio Avvocato e del procedimento siano poste a carico dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario e penale, le cui istanze non sono di competenza del Consiglio dell’Ordine. Per informazioni relativi ai limiti reddituali si inviata a consultare la sezione “Testi e normativa di riferimento” in calce alla pagina.
È necessario rivolgersi ad un Avvocato iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Dal 17/3/2005 (L. n. 25/2005 – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) possono iscriversi all’elenco dei difensori per il patrocinio a Spese dello Stato gli avvocati che hanno maturato n. 2 anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine è competente a tenere tale elenco ai sensi dell’art. 81 del T.U. (richiesta di inserimento dell’Avvocato e valutazione da parte del Consiglio dell’ordine delle attitudini ed esperienza professionale specifica, assenza di sanzioni disciplinari, nonché iscrizione all’albo da almeno due anni e regolarità della formazione continua).
Per verificare gli Avvocati iscritti nell'elenco dei difensori per il patrocinio a Spese dello Stato si rimanda ai seguenti link:
• elenco degli Avvocati abilitati
• elenco Avvocati PSS in materia di diritto civile e volontaria giurisdizione (26.09.2024)
• elenco Avvocati PSS in materia di diritto penale (26.09.2024)
• elenco Avvocati PSS in materia di diritto amministrativo (26.09.2024)
• elenco Avvocati PSS in materia di diritto tributario e contabile (26.09.2024)
L’interessato/a dovrà contattare l’Avvocato scelto dal suindicato elenco portando con sé tutta la documentazione necessaria (documento di riconoscimento, tessera sanitaria, dichiarazione dei redditi, provvidenze pubbliche eventualmente percepite, atto giudiziario eventualmente ricevuto, interessi corrisposti da banche su conti correnti, BOT, CCT, BTP, proventi da vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e non adibiti ad abitazione principale, ecc…)
È svolto presso la sede del Consiglio dell'Ordine, Palazzo di Giustizia, III piano, stanza n. 344 a cura degli Avvocati inseriti nell'Elenco il mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 11.30.
Il servizio è attivo solo su prenotazione da effettuarsi al numero di telefono 0471 282221 durante gli orari di apertura al pubblico.
L’istanza, non soggetta a bollo e corredata di tutta la documentazione richiesta, potrà essere presentata unicamente per via telematica da un Avvocato iscritto nei predetti elenchi per il tramite della piattaforma SFERA. Di seguito il link con le istruzioni per una corretta compilazione dell’istanza. clicca qui
Per una corretta compilazione della domanda e della documentazione che ad essa va allegata è necessario che l’Avvocato acceda alla sezione Patrocinio a spese dello stato: compilazione online dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Al riguardo si invita a leggere attentamente le istruzioni e le note ivi indicate, che vengono riportate anche nella precedente sezione.
L’Avvocato incaricato dall’Istante dovrà compilare il modulo on line secondo le indicazioni del proprio Assistito, con particolare attenzione all’indicazione del reddito sia dell’istante, che del suo nucleo familiare.
Questi sono dati necessari in assenza dei quali l’istanza verrà rigettata.
Si precisa che l’autodichiarazione dovrà inoltre riportare il reddito complessivo ovvero comprensivo di tutte le voci che vanno conteggiate ai fini del reddito e non è pertanto più necessario allegare la dichiarazione dei redditi, l’autodichiarazione reddituale e le attestazioni inerenti a contributi erogati da altri enti.
Si ricorda che, ai fini dell’autocertificazione del rispetto dei limiti di reddito previsti dall’articolo 76 DPR 115/2002, devono essere indicati, oltre al reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente e dei familiari conviventi (risultante dall'ultima dichiarazione), anche eventuali ulteriori redditi esenti per legge da tale imposta o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva.
Al fine di evitare autocertificazioni non corrette, quindi, dovranno essere indicati anche i redditi non inclusi nella dichiarazione dei redditi, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: provvidenze pubbliche quali reddito di garanzia, contributo canone di locazione, assegno regionale al nucleo familiare, etc.; borse di studio; pensioni e indennità di accompagnamento; assegno di separazione o di divorzio a favore del coniuge; contributo ricevuto dall’istante per il mantenimento del figlio minore (sia corrisposto direttamente da un genitore in favore dell’altro, sia che venga erogato in via di surrogazione da parte della Provincia di Autonoma di Bolzano); interessi corrisposti da banche su conti correnti, BOT, CCT, BTP; proventi da vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni o non adibiti ad abitazione principale.
Per cespiti di altra natura si invita a consultare le tabelle riepilogative pubblicate alle pagg. 13 e 14 del VADEMECUM pubblicato nella sezione „Testi e normativa di riferimento“
Per qualunque dubbio, l’istante è invitato ad assumere informazioni presso l’Agenzia delle Entrate, competente per la verifica della correttezza dell’autocertificazione.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’istanza va corredata con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti i redditi prodotti nel paese d’origine (art. 79 DPR 115/2002). In caso di impossibilità a presentare tale certificazione, all’istanza andranno allegati copia della richiesta consolare (inviata a mezzo raccomandata o pec) e, in caso di mancata risposta da parte del Consolato, l’istante potrà autocertificare quanto sopra indicato mediante un’autocertificazione dei redditi prodotti all’estero (art. 94 DPR 115/2002).
Fac-simile di lettera consolare
Fac-simile autocertificazione redditi
Ogni istanza dovrà in ogni caso essere corredata di tutti i documenti utili al consiglio per valutare la non manifesta infondatezza delle pretese sostanziali dell’istante.
Nel caso di istanze volte all’ammissione in procedimenti già pendenti, sarà necessario depositare l’atto introduttivo del procedimento e documentare la pendenza della causa (es. atto di citazione o ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza).
Il Consiglio dell’Ordine deciderà in merito alla domanda notiziando l’Avvocato della parte istante al quale verrà rilasciata la delibera di ammissione che verrà comunicata via pec all’Avvocato e alla Cancelleria di riferimento, oltre che all’Agenzia delle Entrate tramite la piattaforma SFERA. In caso di richiesta da parte del Consiglio di integrazione della documentazione prodotta o di rigetto, l’Avvocato della parte istante verrà notiziato a mezzo PEC.
Sì, come detto nella sezione “Indicazioni utili per l’autodichiarazione dei redditi e la documentazione da allegare all’istanza“, è necessario richiedere al proprio Consolato, a mezzo lettera raccomandata o PEC, tramite l’Avvocato incaricato, la dichiarazione attestante la produzione o meno di redditi nel paese di origine. In caso di mancata risposta da parte del Consolato, l’istante potrà autocertificare quanto sopra indicato.
Si invita a consultare la direttiva 20038/CE del 27.01.2003, nonché il d.lgs. 116/2005 pubblicati nella Sezione testi e normativa di riferimento.
Testi e normativa di riferimento
- VADEMECUM Triveneto
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 civile, amministrativo e penale
- Direttiva 2002/8/CE del 27.1.2003 e decreto legislativo di attuazione 27 maggio 2005, n. 116 (per le cause transfrontaliere)
- D.M. 07 maggio 2015 - adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione pubblicato in GU in data 12.08.2015 - decorrenza 27.08.2015
- D.M. 16 gennaio 2018 - adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione pubblicato in GU in data 28.02.2018 - decorrenza 15.03.2018
- D.M. 23 luglio 2020 - adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione; pubblicato in GU in data 30.01.2021 - decorrenza 14.02.2021
- D.M. 10 maggio 2023 - adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione; pubblicato in GU in data 06.06.2023 - decorrenza 21.06.2023
Parametri Liquidazione Compensi
È stato sottoscritto il Protocollo relativo all'applicazione avanti il Tribunale di Bolzano e la Corte d’Appello dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati; collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.).
Per visualizzare i documenti si rimanda a quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente - altri contenuti - dati ulteriori.
Ultimo aggiornamento
30 Settembre 2024, 14:31