Pratica Forense
La pratica forense costituisce uno dei presupposti imprescindibili per l’accesso alla professione di avvocato. Le norme che la disciplinano sono essenzialmente la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (artt. 40-45) ed il decreto attuativo del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70.
Secondo l’art. 41 della L. n. 247/2012, rubricato in “Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio” e l’art. 3 del D.M. Giustizia n. 70/2016, il tirocinio forense consiste nell’addestramento teorico e pratico del praticante avvocato, della durata di diciotto mesi, finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché all’apprendimento dei principi etici e delle regole deontologiche. Il tirocinio consiste altresì, nella frequenza obbligatoria e con profitto, sempre per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi.
Doveri del praticante
Il praticante deve svolgere la pratica forense con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Egli è tenuto ad osservare gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza (art. 42 L. 247/2012). Per assiduità si intende la frequenza continua del praticante avvocato presso lo studio del professionista che dichiari la propria disponibilità ad accoglierlo. Detto requisito si ritiene integrato se il praticante è presente presso lo studio, o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza, l’adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
- Regolamento della pratica forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano (pdf)
- Circolare COA 31.03.2022 pratica forense fine periodo emergenza (pdf)
- Circolare COA 04.12.2020 pratica durante il periodo di emergenza Covid dal 05.12.2020 (pdf)
- Circolare COA 10.04.2020 pratica e formazione nel periodo emergenza Covid (pdf)
- Convenzione con Università degli Studi di Trento, COA Bolzano, Trento e Rovereto anticipazione 6 mesi di tirocinio
- Convenzione con Università di Camerino
- Convenzione con Università di Bologna
Diritti del praticante
La legge professionale, (n. 247/2012), al comma 11 dell’art. 41, riconosce al praticante avvocato il diritto al rimborso delle spese in caso di pagamenti anticipati per conto dello studio. Lo stesso comma 11 stabilisce poi che, decorso il primo semestre di tirocinio, al praticante possono essere riconosciuti con apposito contratto un’indennità o un compenso per l’attività svolta “commisurati all’effettivo apporto professionale”. Il codice deontologico prevede poi, all’art. 40, che l’avvocato debba assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione, anche fornendogli un idoneo ambiente di lavoro e che debba “fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio”.
Doveri del dominus
Un avvocato, il cd. dominus, per poter fruire della collaborazione di un praticante deve essere necessariamente iscritto all’albo degli avvocati da almeno cinque anni, deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi e non deve assumere la funzione di dominus per più di tre praticanti contemporaneamente. Qualora si possa presumere che la mole di lavoro del proprio dominus non sia tale da permettere al singolo praticante una sufficiente offerta formativa, quest’ultimo potrà, previa richiesta e autorizzazione del Consiglio stesso, svolgere detto tirocinio presso due avvocati contemporaneamente. Ex art. 41 co. 11 L. 247/2012, il tirocinio professionale non determina il diritto del praticante all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, nemmeno occasionale.
Scuola Forense – formazione obbligatoria
Contestualmente alla pratica legale, il tirocinante, ex art. 3 del D.M. Giustizia n. 70/2016 e dell’art. 43 della L. n. 247/2012, dovrà seguire obbligatoriamente e con profitto dei corsi di formazione per un periodo non inferiore a diciotto mesi organizzati dai Consigli dell’Ordine di appartenenza nonché da altri soggetti previsti per legge (D.M. Giustizia n. 17 del 16 marzo 2018), formazione affidata per il nostro Foro alla Scuola Forense, alla sezione della quale si rimanda.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CNF n. 6 del 16.07.2014 il tirocinante, se abilitato al patrocinio, ha altresì l’obbligo, come previsto per l’avvocato, di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del citato regolamento nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività (vedi sezione dedicata).
Condizione per lo svolgimento della pratica forense è l’iscrizione del laureato o del laureando in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti. Il registro speciale dei praticanti è tenuto presso il Consiglio dell’Ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale. Per procedere a tale iscrizione, è necessario che il praticante, in possesso di determinati requisiti, presenti apposita istanza al Consiglio dell’Ordine.
Tali requisiti, individuati dall’art. 17 co. 1 lett. a), c), d), f), g), ed h) della L. n. 247/2012 sono:
- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione Europea, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea;
- avere il domicilio nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
L’istanza dovrà essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutte le condizioni richieste e della dichiarazione di disponibilità dell’avvocato presso cui si intende svolgere tale tirocinio. Il Consiglio dell’Ordine, accertata la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, provvede all’iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. La deliberazione deve essere motivata ed comunicata all’interessato. Quest’ultimo può presentare, entro venti giorni dalla notificazione della deliberazione, ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni, l’interessato potrà, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine agire contro tale inerzia con ricorso al CNF . In tal caso, il CNF deciderà sul merito dell’iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo.
Recentemente è stata prevista la possibilità di anticipare un semestre di pratica forense durante gli studi universitari.
Dall’anno accademico 2017/2018 è possibile usufruire dell’anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, in concomitanza all’ultimo anno di università. Un tanto in forza della Convenzione quadro, siglata il 24 febbraio 2017, tra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, ai sensi dell’art. 40 L. n. 247/2012 e dell’art. 5 D.M. Giustizia n. 70/2016. Conseguentemente, i singoli Consigli degli Ordini territoriali hanno stipulato apposite convenzioni con alcune facoltà di Giurisprudenza. Il COA di Bolzano le ha siglate con l’Università di Trento e Camerino (MC). Con le singole convenzioni sono state individuate le modalità di svolgimento del tirocinio al fine di assicurare una proficua ed effettiva frequenza presso lo studio legale prescelto – per almeno dodici ore settimanali – e la conclusione degli studi universitari. L’art. 6 del D.M. Giustizia n. 70/2016 individua i requisiti per poter essere ammessi a tale anticipazione.
Essi sono:
- essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in Giurisprudenza;
- aver ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione Europea.
Pertanto, lo studente intenzionato ad anticipare un semestre di tirocinio potrà presentare apposita domanda d’iscrizione nel registro speciale dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine con la quale la propria università ha stipulato la convenzione e in cui è iscritto l’avvocato presso il quale intende svolgere la pratica. Una volta conseguito il diploma di laurea, egli dovrà provvedere, nei sessanta giorni successivi, a confermare l’iscrizione nell’apposito registro dei praticanti, pena la cancellazione dal registro stesso. In tale caso il periodo già compiuto rimarrà privo di effetti. Uguali conseguenze sono previste altresì se il praticante-studente non consegua la laurea nei due anni successivi alla durata legale del corso.
Al momento dell’iscrizione nel registro, al praticante viene consegnato il ‘libretto della pratica forense’ che dovrà essere conservato e compilato con cura per tutta la durata del tirocinio. Esso è suddiviso in tre semestri e ciascun semestre è diviso in tre sezioni ove trascrivere le udienze (civili e penali ed amministrative, ev. anche procedimenti di mediazione o arbitrati) a cui il tirocinante ha preso parte. Con riferimento alle udienze, queste devono essere indicate in ordine cronologico in un numero pari a 30 per ogni semestre, con un massimo di 2 udienze giornaliere. Per ogni udienza deve essere indicata la data di celebrazione, l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, le parti e l’attività sommaria svolta. Per ciascun semestre devono essere indicati altresì n. 6 atti processuali o contratti redatti dal tirocinante, oltre a 5 questioni giuridiche dal medesimo trattate ed una relazione approfondita su di una questione di diritto. Si rimanda, in ogni caso, al regolamento della pratica forense con successive integrazioni. Entro 20 giorni dal termine di ogni semestre sarà necessario riconsegnare il libretto all’Ordine degli Avvocati di appartenenza e il Consigliere delegato provvederà alla esamina con successiva vidimazione da parte del COA. Finito il periodo di pratica, il praticante potrà richiedere al Consiglio dell’Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica, necessario ai fini dell’iscrizione all’esame di abilitazione alla professione.
Il tirocinio deve essere svolto in forma continuativa per diciotto mesi. Tale periodo decorre dalla data di delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine, secondo i termini e le modalità sopradescritte, si pronuncia positivamente sulla richiesta di iscrizione. La legge prevede, tuttavia, la possibilità che possa essere interrotto. L’interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata da motivi legati a: problemi di salute; maternità, paternità o adozione; ricorrenze di sanzioni disciplinari interdittive inferte al proprio dominus o al praticante stesso; comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa a prossimi congiunti o coniuge affetti da una malattia tale da renderli non autosufficienti. L’interruzione per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore a un mese può invece, ricorrere in presenza di altri motivi di carattere personale. La domanda di interruzione deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine presso il quale il praticante è iscritto documentando le relative ragioni.
La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta invece la cancellazione dal registro speciale dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro. Sulla cancellazione dal registro speciale dei praticanti si pronuncia il Consiglio dell’Ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 dell’articolo 17 L. 247/2012.
Le disposizioni normative che oggi regolamentano la pratica forense hanno radicalmente modificato la disciplina sull’abilitazione al patrocinio del praticante avvocato.
In particolare, l’art. 41 co. 12 della L. n. 247/2012 così dispone: “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro”.
Il praticante in possesso dei requisiti sopradescritti potrà, pertanto, richiedere al Consiglio dell’Ordine di appartenenza l’autorizzazione ad esercitare tale attività. Quest’ultimo si pronuncerà entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda e provvederà alla relativa comunicazione all’interessato. Per poter esercitare la professione, il praticante avvocato dovrà prestare davanti al Consiglio dell’Ordine, riunito in pubblica seduta, l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. 247/2012.
In ordine alla posizione previdenziale del praticante avvocato, occorre evidenziare la disciplina di cui all’art. 5 del regolamento della cassa forense di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, L. 247/2012, norma la quale statuisce l’iscrizione facoltativa alla Cassa per tutti gli iscritti nel Registro Speciale dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene su domanda del praticante con delibera della Giunta Esecutiva. L’iscrizione potrà riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contemporaneamente ad attività di lavoro subordinato. I requisiti per l’iscrizione facoltativa alla cassa sono, dunque:
a) il conseguimento del diploma di laurea;
b) l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti.
Maggiori informazioni possono essere reperite dal sito della Cassa Forense.
L’art. 40 co. 5 della L. 247/2012 prevede altresì delle forme alternative per lo svolgimento della pratica forense con valenza sostitutiva per massimo dodici mesi.
Invero, il tirocinio può altresì, essere svolto:
- presso l’Avvocatura dello Stato;
- presso l’ufficio legale di un ente pubblico;
- presso un ufficio giudiziario (disciplinato dal D.M. Giustizia n. 58/2016);
- presso studi legali di un altro Paese dell’Unione Europea, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione, per non più di sei mesi (art. 6 D.M. Giustizia n. 70/2016);
- attraverso la frequenza di una scuola di specializzazione per l’accesso alle professioni legali (SSPL) della durata di due anni. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’Ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
Concluso il periodo di tirocinio secondo le regole appena esposte, il praticante potrà sostenere l’esame di Stato. Il suo superamento consentirà di ottenere l’abilitazione per l’esercizio della professione forense. Il Titolo V, capo II della legge professionale n. 247/2012 – cui si rimanda – rubricato “Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato” agli artt. 46 -49, disciplina, per l’appunto, le modalità di svolgimento dell’esame.
Le suesposte indicazioni non esimono il praticante avvocato lettore dall’approfondire i singoli argomenti mediante la consultazione delle disposizioni legislative o regolamentari che li disciplinano.
Ultimo aggiornamento
26 Settembre 2024, 14:23