Pratica Forense

    La pratica forense costituisce uno dei presupposti imprescindibili per l’accesso alla professione di avvocato. Le norme che la disciplinano sono essenzialmente la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (artt. 40-45) ed il decreto attuativo del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70.

    Secondo l’art. 41 della L. n. 247/2012, rubricato in “Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio” e l’art. 3 del D.M. Giustizia n. 70/2016, il tirocinio forense consiste nell’addestramento teorico e pratico del praticante avvocato, della durata di diciotto mesi, finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché all’apprendimento dei principi etici e delle regole deontologiche. Il tirocinio consiste altresì, nella frequenza obbligatoria e con profitto, sempre per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi.

    Doveri del praticante

    Il praticante deve svolgere la pratica forense con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Egli è tenuto ad osservare gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza (art. 42 L. 247/2012). Per assiduità si intende la frequenza continua del praticante avvocato presso lo studio del professionista che dichiari la propria disponibilità ad accoglierlo. Detto requisito si ritiene integrato se il praticante è presente presso lo studio, o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza, l’adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

    Diritti del praticante

    La legge professionale, (n. 247/2012), al comma 11 dell’art. 41, riconosce al praticante avvocato il diritto al rimborso delle spese in caso di pagamenti anticipati per conto dello studio. Lo stesso comma 11 stabilisce poi che, decorso il primo semestre di tirocinio, al praticante possono essere riconosciuti con apposito contratto un’indennità o un compenso per l’attività svolta “commisurati all’effettivo apporto professionale”. Il codice deontologico prevede poi, all’art. 40, che l’avvocato debba assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione, anche fornendogli un idoneo ambiente di lavoro e che debba “fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio”.

    Doveri del dominus

    Un avvocato, il cd. dominus, per poter fruire della collaborazione di un praticante deve essere necessariamente iscritto all’albo degli avvocati da almeno cinque anni, deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi e non deve assumere la funzione di dominus per più di tre praticanti contemporaneamente. Qualora si possa presumere che la mole di lavoro del proprio dominus non sia tale da permettere al singolo praticante una sufficiente offerta formativa, quest’ultimo potrà, previa richiesta e autorizzazione del Consiglio stesso, svolgere detto tirocinio presso due avvocati contemporaneamente. Ex art. 41 co. 11 L. 247/2012, il tirocinio professionale non determina il diritto del praticante all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, nemmeno occasionale.

    Scuola Forense – formazione obbligatoria

    Contestualmente alla pratica legale, il tirocinante, ex art. 3 del D.M. Giustizia n. 70/2016 e dell’art. 43 della L. n. 247/2012, dovrà seguire obbligatoriamente e con profitto dei corsi di formazione per un periodo non inferiore a diciotto mesi organizzati dai Consigli dell’Ordine di appartenenza nonché da altri soggetti previsti per legge (D.M. Giustizia n. 17 del 16 marzo 2018), formazione affidata per il nostro Foro alla Scuola Forense, alla sezione della quale si rimanda.

    Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CNF n. 6 del 16.07.2014 il tirocinante, se abilitato al patrocinio, ha altresì l’obbligo, come previsto per l’avvocato, di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del citato regolamento nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività (vedi sezione dedicata).


    Ultimo aggiornamento

    15 Novembre 2022, 12:13