Sono esentati dall’obbligo formativo gli avvocati sospesi dall’esercizio della professione ai sensi degli artt. 11 e 20, comma 1, L.P. (per cariche elettive) per il periodo del mandato, quelli con 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il conseguimento del 60esimo anno di età, i componenti degli organi con funzioni legislative, o del Parlamento Europeo, i docenti di ruolo o ricercatori confermati dalle Università in materie giuridiche.
Su domanda dell’interessato (art. 14 regolamento) operano le seguenti esenzioni:
- MATERNITÀ – PATERNITÀ – Esenzione totale dall’obbligo formativo per ciascun anno formativo e per i primi 3 anni di vita/adozione della prole (cfr. delibera COA dd. 26.05.2026)
- MALATTIA O INFORTUNIO – su domanda dell’iscritto con contestuale produzione della documentazione comprovante l’evento;
- INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE per oltre sei mesi – su domanda dell’iscritto con contestuale produzione della documentazione comprovante l’evento;
- ALTRE IPOTESI – su domanda dell’iscritto con contestuale produzione della documentazione comprovante l’evento.