Formazione continua
Con il regolamento del CNF n. 6 del 16 luglio 2014 la materia della formazione forense è stata ampiamente revisionata.
Per dare attuazione alla nuova regolamentazione, all’interno del COA è stata istituita la Commissione per la Formazione Continua.
La Commissione in seno al Consiglio si occupa delle seguenti attività:
- verifica e/o gestione delle domande di accreditamento presentate dagli iscritti a seguito della partecipazione ad un evento formativo non preventivamente accreditato;
- gestione delle domande di accreditamento preventive, presentate da enti e/o associazioni esterne;
- organizzazione di eventi formativi del COA di Bolzano per i propri iscritti;
- ogni tre anni organizzazione del Congresso Giuridico Distrettuale.
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo all’iscrizione all’albo, elenco speciale o registro speciale dei praticanti avvocati abilitati ed è suddiviso in trienni.
Nel regolamento CNF si distingue tra eventi di aggiornamento ed eventi di formazione, con rispettivi criteri per l’attribuzione dei crediti formativi.
Ogni triennio, il singolo iscritto deve raggiungere 60 CF, di cui almeno 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale, con un minimo di 15 CF all’anno, di cui 3 nelle suddette materie obbligatorie.
È consentita la compensazione dei CF, ma soltanto all’interno del triennio. Per maggiori informazioni si rinvia al regolamento di formazione del CNF.
Il numero di CF conseguiti con modalità e-learning (FAD) non può superare il 40% nel triennio e le relative attività non potranno essere riconosciute valide se non accreditate preventivamente.
Anni formativi da prendere in considerazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo ai fini dell’iscrizione o permanenza negli elenchi tenuti dal COA nell’anno 2024
Delibera COA dd. 21.11.2023
Il COA di Bolzano si è dotato del programma gestionale FormaSFERA.
Per gli eventi caricati a livello distrettuale su tale gestionale, per i quali è possibile l’iscrizione direttamente da portale, i crediti preventivamente attribuiti all’evento vengono caricati automaticamente su SFERA a favore dell’iscritto.
Per gli eventi in presenza, l’iscritto deve passare il proprio tesserino di riconoscimento nel lettore di presenza in entrata ed in uscita all’evento.
Per ogni evento formativo già preventivamente accreditato, per il quale l’interessato non può iscriversi online su FormaSFERA, il riconoscimento dei crediti formativi avviene previo caricamento della relativa domanda sulla piattaforma, alla quale deve essere allegato l’attestato di partecipazione indicante il numero dei crediti riconosciuti.
Per ogni evento formativo non previamente accreditato, nonché per ogni altra attività, per la quale il regolamento prevede la possibilità di valutare il riconoscimento di crediti formativi (art. 13 regolamento), il riconoscimento dei crediti avviene previo caricamento della domanda su FormaSFERA, alla quale devono essere allegati l’attestato di partecipazione ed il programma dell’intero evento. In tale caso la Commissione attribuisce i crediti formativi in base al regolamento, considerando la durata e il contenuto dell’evento.
Le domande di riconoscimento vanno caricate entro tre mesi dalla frequentazione dell’evento e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, al fine di permettere alla Commissione di valutarle entro lo scadere dell’anno solare.
NB: Per la partecipazione ad eventi della durata di una o di mezza giornata, i CF sono riconosciuti quando è documentata la partecipazione all’intero evento.
Per la partecipazione ad eventi di durata superiore, i CF vengono riconosciuti quando è documentata la partecipazione ad almeno l’80% dell’evento.
L’accreditamento avviene:
- nell’interesse dell’iscritto per eventi non preventivamente accreditati oppure
- nell’interesse dell’ente organizzatore dietro presentazione di apposita domanda almeno un mese prima dell’evento.
Sono esentati dall’obbligo formativo gli avvocati sospesi dall’esercizio della professione ai sensi degli artt. 11 e 20, comma 1, L.P. (per cariche elettive) per il periodo del mandato, quelli con 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il conseguimento del 60esimo anno di età, i componenti degli organi con funzioni legislative, o del Parlamento Europeo, i docenti di ruolo o ricercatori confermati dalle Università in materie giuridiche.
Su domanda dell’interessato (art. 14 regolamento) operano le seguenti esenzioni:
- MATERNITÀ – PATERNITÀ – riduzione del 20 % e precisamente concedendo 20 CF, di cui 3 in materia obbligatoria per l’anno relativo alla nascita del bambino e successivamente 10 CF per i successivi due anni (di cui 2 CF di deontologia il secondo e 1 CF di deontologia il terzo anno) - delibera del COA del 01.04.2016.
Se entrambi i genitori sono avvocati e/o praticanti abilitati chiedenti l’esonero, l’esenzione potrà essere suddivisa a discrezione del COA, applicando diversi criteri, a condizione che venga presentata apposita domanda motivata da entrambi gli iscritti.
In caso di richiesta di esonero per paternità dovrà essere prodotta documentazione attestante lo stato lavorativo della madre ed il non godimento da parte della stessa di esoneri lavorativi.
- MALATTIA O INFORTUNIO – su domanda dell’iscritto con contestuale produzione della documentazione comprovante l’evento;
- INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE per oltre sei mesi – su domanda dell’iscritto con contestuale produzione della documentazione comprovante l’evento;
- ALTRE IPOTESI – su domanda dell’iscritto con contestuale produzione della documentazione comprovante l’evento.
NB: L’inadempimento dell’obbligo formativo o la mancata o infedele attestazione di adempimento costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico Forense e condizione ostativa all’assunzione di praticanti, nonché per l’iscrizione e la permanenza in elenchi previsti da specifiche normative (art. 25, comma 7, regolamento formazione).
delibere CNF
Anno formazione 2020:
5 cf di cui 2 nelle materie obbligatorie
Delibera formazione CNF 20.03.2020 n. 168
Anno formazione 2021:
15 cf di cui 3 nelle materie obbligatorie
Delibera formazione CNF 18.12.2020 n. 310
Anno formazione 2022:
15 cf di cui 3 nelle materie obbligatorie
Delibera formazione CNF 17.12.2021 n. 513
Anno formazione 2023:
15 cf di cui 3 nelle materie obbligatorie
Delibera formazione CNF 16.12.2022 n. 716
Ultimo aggiornamento
27 Novembre 2023, 12:50