obbligo formativo anno 2023 e prossimi eventi
Data:
20 Novembre 2023
Ricordiamo a tutti gli iscritti che l’anno formativo 2023 sta per terminare e che i crediti da acquisire entro il 31.12.2023 sono 12 crediti formativi ordinari + 3 nelle materie obbligatorie deontologia, ordinamento, o previdenza.
Si segnala che questo Consiglio ha organizzato i seguenti eventi formativi in presenza:
- 24.11.2023 “L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO” a Bolzano presso la Sala Don Bosco del Rainerum con i referenti Avv. Ivo Deola Consigliere Segretario COA e Avv. Antonella Bartone, accreditato con n. 3 crediti formativi di cui 1 in Deontologia.
- 15.12.2023 “PERIODO DI COMPORTO, DISABILITA’ E DINTORNI” a Bolzano presso la Sala Don Bosco del Rainerum con il referente Avv. Luca Crisafulli Consigliere COA, accreditato con n. 3 crediti formativi.
Iscrizioni tramite SFERA
Oltre alle varie offerte formative vi è inoltre la possibilità di poter partecipare gratuitamente ai corsi di formazione a distanza della Cassa Forense, validi per le materie obbligatorie, registrandosi direttamente sulla pagina “FAD” del loro sito https://servizi.cassaforense.it/CFor/eLearning/fad.cfm
Gli attestati dei corsi frequentati on demand o presso altri Organizzatori devono essere caricati da parte dell’iscritto nella propria area di sfera nell’anno di riferimento.
Gli attestati di partecipazione degli eventi svolti nell’anno 2023 dovranno essere caricati nella propria area riservata di SFERA entro e non oltre il 16.01.2024, per poterli esaminare e fare i rispettivi controlli dell’assolvimento dell’obbligo formativo ai fini dell’aggiornamento dei vari elenchi.
Si ricorda inoltre che non è possibile compensare l’obbligo formativo 2023 con crediti formativi conseguiti in esubero negli anni antecedenti e non assolto l’obbligo formativo in mancanza del conseguimento dei crediti formativi previsti per tale anno.
Conseguentemente, in mancanza del conseguimento di 15 crediti formativi (di cui 3 di deontologia) nel corso del solo 2023, non verrà rilasciato l’attestato di formazione continua valido ai fini dell’iscrizione e la permanenza negli elenchi previsti da specifiche normative e convenzioni o, comunque, indicati e tenuti dai Consigli degli Ordini anche su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario d’esame nonchè per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
Si potrà altresì segnalare l’illecito disciplinare di cui all’art. 70 comma 6 CDF al CDD competente.
Ultimo aggiornamento
20 Novembre 2023, 11:07