Liquidazione parcelle

    In seno al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano è istituita un’apposita commissione che si occupa della trattazione delle istanze dei propri iscritti, relative alla liquidazione delle parcelle sui compensi per l’attività prestata.

    La commissione è competente solo per le istanze presentate dagli avvocati iscritti al proprio Ordine.

    Il cittadino che ha domande sulla parcella emessa dall’avvocato, può rivolgersi all’Ordine, chiedendo eventualmente che venga instaurato un c.d. tentativo di conciliazione.

    Su richiesta del cittadino e se l’avvocato vi acconsente, infatti, il Consiglio può convocare entrambi gli interessati dinanzi ad un consigliere relatore per favorire una conciliazione anche, ma non solo, in materia di ammontare dei compensi e della parcella emessa a carico del cliente.

    Il compenso dell’iscritto è regolato dalle seguenti normative:

    - D.M. n. 147 del 13.08.2022 (pdf)
    pubblicato nella G.U. del 08.10.2022 - in vigore dal 23.10.2022

    - D.M. n. 37 del 08.03.2018 (pdf)
    modifiche del D.M. 55-2014 (tra cui anche parametri di mediazione e procedura di negoziazione assistita e giudizi innanzi al Consiglio di Stato)

    - D.M. n. 55 del 10.03.2014 (pdf)
    pubblicato nella G.U. del 02.04.2014 - in vigore dal 03.04.2014 fino al 22.10.2022

    - D.M. n. 140 del 20.07.2012 (pdf)
    pubblicato nella G.U. del 22.08.2012 - in vigore dal 23.08.2012 fino al 02.04.2014

    - D.M. n. 127 del 08.04.2004 (pdf)
    pubblicato nella G.U. del 18.05.2004 - applicabile fino al 23.07.2012

    La liquidazione si regola sulla base della normativa in vigore al momento della definizione della vertenza per cui viene richiesta.

    È inoltre ammessa la pattuizione scritta dei compensi dell’avvocato con il proprio cliente e, nell’ambito di tale accordo scritto, l’avvocato può concordare anche una tariffa oraria.

    La competenza:

    • la commissione istituita presso il COA è competente per le parcelle su compensi fino ad un massimo di euro 10.000,00;
    • per i compensi superiori all’importo di euro 10.000,00 è competente il Consiglio dell’Ordine in composizione collegiale che delibera a seguito di relazione approfondita e motivata del/la Presidente della Commissione o di apposito relatore all’uopo designato.

    L’istanza, che può essere presentata dagli Avvocati e dai Praticanti Avvocati, deve essere depositata per iscritto, utilizzando l’apposito  modulo, anche a mezzo PEC, alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine.

    L’istanza è da depositare in bollo da euro 16,00, allegandovi una relazione dettagliata dell’attività svolta dall’avvocato, la documentazione comprovante la stessa (fascicolo) e la nota spese in duplice copia, unitamente alla prova dell’avvenuto invio al cliente.

    Qualora presentata a mezzo PEC, l’avvocato è tenuto a scansionare la domanda munita di bollo e firmarla digitalmente, inviandola unitamente alla relazione dettagliata ed alla copia della nota spese emessa.

    I documenti sono da depositare numerati, ordinati e con la descrizione esatta del documento contenuto, eventualmente zippati per permettere l’invio con unico file, il tutto come meglio descritto nel modulo di liquidazione.

    Il Consiglio dell'Ordine provvede alla liquidazione dei compensi per l’intera attività prestata e sarà cura dell’iscritto detrarvi eventuali acconti già riscossi.

    Il rilascio del parere sui compensi comporta – ai sensi e per gli effetti della delibera del COA del 07.09.2010 – il pagamento di una tassa di liquidazione che viene determinata a scaglioni sull’importo liquidato ed è indicata dettagliatamente nel modulo di richiesta.

    Il parere sui compensi sarà inviato a cura della Segreteria previo invio di copia della contabile del bonifico relativa alla tassa di liquidazione dovuta.

    Come presentare l’eventuale domanda di conciliazione

    La domanda per l’esperimento del tentativo di conciliazione, non soggetta a bollo, dovrà contenere i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, telefono o cellulare ed eventualmente, se in possesso, e-mail o indirizzo di posta certificata di chi presente la domanda e potrà essere, previa accettazione del trattamento dei dati personali dell’interessato (leggi informativa sul trattamento dei dati):

    • trasmesso per via telematica, utilizzando l’indirizzo PEC ordineavvocati.bz@pec.it (ATTENZIONE: l’indirizzo PEC dell’Ordine riceve esclusivamente messaggi provenienti da indirizzi PEC) oppure l’indirizzo di posta elettronica ordinaria info@ordineavvocati.bz.it (in questo caso il recapito del messaggio non è garantito), allegandovi una copia del documento d’identità del richiedente;
    • inviato a mezzo raccomandata, indirizzata all’Ordine degli Avvocati di Bolzano, Piazza Tribunale n. 1 – 39100 Bolzano (BZ), sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità del richiedente;
    • consegnato a mano, direttamente presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, Piazza Tribunale n. 1 – 39100 Bolzano (BZ); in tal caso il ricorso va sottoscritto e presentato unitamente a copia di un documento di identità del richiedente.

    Ultimo aggiornamento

    11 Novembre 2022, 13:00