Negoziazione assistita

    La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162.
    Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.

    La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché verta in materia di diritti disponibili.
    L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).

    L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

    La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

    Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne, trasmettere copia dell'accordo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso.

    Per maggiori informazioni: www.consiglionazionaleforense.it/negoziazione-assistita

    Il CNF ha attivato un portale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita che si ricorda obbligatorio al fine di permettere all’Osservatorio Nazionale Permanente sulla Giurisdizione di assolvere all’obbligo di monitoraggio di cui all’art. 11, comma secondo, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014. In occasione di ciascun deposito, al nostro Consiglio, che ha aderito al gestionale, perverrà dedicata PEC, recante in allegato testo dell’accordo e relativa nota di deposito, con indicazione dei dati principali dell’accordo depositato. Spetterà al COA archiviare la documentazione, secondo la vigente normativa in materia di privacy.

    Il protocollo d’intesa COA-Procura e Consorzio Comuni é consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente.


    Ultimo aggiornamento

    11 Novembre 2022, 13:20