L’art. 408 c.c. fissa i criteri che il giudice tutelare deve seguire nell’individuazione del soggetto chiamato a svolgere la funzione di amministratore di sostegno. La scelta in ogni caso è effettuata avendo esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L’amministratore può essere designato dallo stesso interessato, quando ancora non si trova in stato di infermità o menomazione e “in previsione della propria eventuale futura incapacità”. La designazione deve avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è revocabile nelle stesse forme. In presenza di un’indicazione da parte dell’interessato, il giudice può discostarsi da essa solo per gravi motivi, che devono essere evidenziati con apposito decreto motivato. Si pensi al caso in cui egli si sia reso responsabile di condotte pregiudizievoli per il beneficiario o confliggenti con i suoi interessi. In queste ipotesi così come in quella di mancata designazione da parte dell’interessato, il giudice individua l’amministratore scegliendolo tra le persone più vicine al beneficiario.
Tali persone sono elencate nel comma 1 dell’art. 408 c.c. il quale menziona:
- il coniuge non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il genitore;
- il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- il soggetto che sia stato designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
o altra persona che il Giudice Tutelare ritenga idonea: può trattarsi di un volontario che abbia seguito un apposito corso, una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente pubblico) ovvero anche un avvocato.