Amministrazione di sostegno
La natura dell’istituto e la disciplina del procedimento
L’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, la quale ha innovato il titolo del codice civile dedicato all’infermità, all’interdizione e all’inabilitazione che ora reca la rubrica “delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.
Con tale intervento legislativo sono stati introdotti gli artt. da 404 a 413 del codice civile in tema di “amministrazione di sostegno” e sono state emendate alcune norme in materia di interdizione e di inabilitazione, affinché tali misure siano adottate come extrema ratio.
L’istituto è rivolto a quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, con la finalità di “assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile alla capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1 legge 6/2004).
L’amministrazione di sostegno è una misura che mette al centro la persona e la sua dignità rispondendo in modo più appropriato al suo bisogno di protezione rispetto alle altre misure quali l’interdizione e l’inabilitazione. In altre parole l’obiettivo della riforma è quello di proteggere la persona attraverso il sostegno e la conservazione delle sue capacità residue.
L’amministrazione di sostegno è istituto flessibile e modulabile in dipendenza dei singoli bisogni del beneficiato in un’ottica dinamica, di accompagnamento della persona debole nelle scelte esistenziali, rimuovendo quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità del soggetto debole e può essere stabilita a tempo determinato o indeterminato, sempre modificabile e revocabile.
La figura dell'amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno è soggetto la cui funzione, disciplinata dal codice civile, è quella di affiancare/assistere o rappresentare il soggetto privo in parte o in tutto di autonomia.
Per poter richiedere la nomina di un amministratore di sostegno occorre presentare un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza (o domicilio) dell’interessato corredato della documentazione richiesta dalle disposizioni di legge.
- l’interessato/a;
- il coniuge non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- i genitori;
- i figli;
- i fratell e sorelle;
- i parenti entro il quarto grado (nonno, bisnonno, nipote, pronipote, zio, cugino);
- gli affini entro il secondo grado (i suoceri, generi, nuore, cognati);
- il tutore o il curatore congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o inabilitazione;
- il Pubblico Ministero;
- i Responsabili dei Servizi Sanitari Sociali impegnati nella cura ed assistenza della persona.
L’art. 408 c.c. fissa i criteri che il giudice tutelare deve seguire nell’individuazione del soggetto chiamato a svolgere la funzione di amministratore di sostegno. La scelta in ogni caso è effettuata avendo esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L’amministratore può essere designato dallo stesso interessato, quando ancora non si trova in stato di infermità o menomazione e “in previsione della propria eventuale futura incapacità”. La designazione deve avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è revocabile nelle stesse forme. In presenza di un’indicazione da parte dell’interessato, il giudice può discostarsi da essa solo per gravi motivi, che devono essere evidenziati con apposito decreto motivato. Si pensi al caso in cui egli si sia reso responsabile di condotte pregiudizievoli per il beneficiario o confliggenti con i suoi interessi. In queste ipotesi così come in quella di mancata designazione da parte dell’interessato, il giudice individua l’amministratore scegliendolo tra le persone più vicine al beneficiario.
Tali persone sono elencate nel comma 1 dell’art. 408 c.c. il quale menziona:
- il coniuge non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il genitore;
- il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- il soggetto che sia stato designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
o altra persona che il Giudice Tutelare ritenga idonea: può trattarsi di un volontario che abbia seguito un apposito corso, una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente pubblico) ovvero anche un avvocato.
L’onere del patrocinio
Per la nomina di un a.d.s. non è prevista ex lege l’assistenza di un avvocato.
Detta, peraltro, appare opportuna nel caso in cui:
- la situazione della persona interessata presenti questioni di carattere giuridico o economico particolarmente complesse;
- sussistano divergenze con l’interessato sulla richiesta di nomina;
- vi sia la previsione che la nomina incida in modo impattante sui diritti fondamentali della persona (analogamente quindi a quanto accade nel caso dell’interdizione).
Patrocinio a spese dello Stato
Si segnala che la disciplina sul patrocinio a Spese dello Stato è applicabile anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione (Suprema Corte di Cassazione 15175/2019) tra i quali figura quello relativo all’apertura di una amministrazione di sostegno. Pertanto qualora sussistano i requisiti patrimoniali e reddituali l’interessato potrà presentare istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
elenco degli avvocati iscritti presso l’Ordine degli avvocati di Bolzano, disposti ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno
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Ultimo aggiornamento
20 Febbraio 2023, 13:55