Obbligo formativo 2023

Data:
1 Agosto 2023

    Si comunica che, alla seduta del 4 luglio 2023, il COA ha approvato il verbale della Commissione formazione distrettuale che si è riunita in data 8 giugno 2023, la quale

    – vista la cessata emergenza sanitaria,

    -la circolare del Cnf n. 716/2022 che ha considerato l’anno solare 2023 non conteggiato ai fini del triennio di cui all’art. 12, comma 3 del Regolamento per la formazione continua del CNF n. 6 dd. 16.7.2014 e l’obbligo formativo adempiuto con il conseguimento di minimo 15 c.f. di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie, anche tutti integralmente conseguibili in modalità FAD;

    -l’art. 11 della L.P.;

    -gli artt. 9, 12 e 25 del Regolamento per la formazione continua CNF n. 6 dd. 16.7.2014;

    -l’art. 15 del Codice Deontologico Forense

    ha ritenuto che non sia possibile compensare l’obbligo formativo 2023 con crediti formativi conseguiti in esubero negli anni antecedenti e non assolto l’obbligo formativo in mancanza del conseguimento dei crediti formativi previsti per tale anno dalla predetta circolare n. 716/2022.

    Conseguentemente, in mancanza del conseguimento di 15 crediti formativi (di cui 3 di deontologia) nel corso del solo 2023, non verrà rilasciato l’attestato di formazione continua valido ai fini dell’iscrizione e la permanenza negli elenchi previsti da specifiche normative e convenzioni o, comunque, indicati e tenuti dai Consigli degli Ordini anche su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario d’esame nonchè per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

    Si potrà altresì segnalare l’illecito disciplinare di cui all’art. 70 comma 6 CDF al CDD competente.

    Ultimo aggiornamento

    8 Agosto 2023, 12:16