Lingua del processo civile

Notifica di atti in lingua diversa dalla propria

Chiunque riceva la notifica di un atto o documento può, entro 15 giorni dalla data della notificazione, richiedere la traduzione nell’altra lingua (italiana o tedesca). La richiesta deve essere notificata tramite l’ufficiale giudiziario al mittente dell’atto (in pratica si redige un semplice documento in almeno 2 copie – dipende dal numero delle parti per le quali la notifica è stata fatta – con il quale si comunica di aver ricevuto l’atto e che si vuole ottenere la traduzione nell’altra lingua). La traduzione deve essere notificata nei successivi 15 giorni ed è, purtroppo, a cura e spese della parte che deve eseguire la notifica.

La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. In casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte (ad es. il giudice potrebbe autorizzare l’esecuzione di un sequestro, anche se non è ancora stata notificata la traduzione; tuttavia il termine per eventuali opposizioni non potrà che decorrere dalla notifica della traduzione).

Notifica di atti fuori della provincia di Bolzano

Gli atti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

Citazione in giudizio

Chi inizia una causa può scegliere la lingua che preferisce. Se le parti convenute in giudizio scelgono anch’esse la stessa lingua il processo è monolingue, altrimenti diventa bilingue. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto e successivamente si adegua eventualmente alla diversa lingua scelta dal convenuto. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.

Processo monolingue

In teoria nel processo monolingue tutto si dovrebbe svolgere in un’unica lingua; vi sono tuttavia delle eccezioni. I testimoni vengono infatti sentiti nella lingua da essi prescelta ed anche la verbalizzazione avviene in tale lingua. La parte (di persona) o il suo procuratore speciale (anche l’avvocato, purché nel mandato gli si abbia espressamente conferito tale potere) possono chiedere la traduzione, ma non oltre la fine dell’udienza. Ciò significa che finita l’udienza senza la richiesta di traduzione questa deve essere fatta a propria cura e spese. Si tenga peraltro presente che la traduzione non è simultanea e che comunque ci vorranno delle settimane per ottenerla dal tribunale; ciò comporta anche il rischio di non sapere cosa abbia detto un testimone fino alla consegna della traduzione. Anche nel caso venga disposta una perizia, il consulente usa la lingua da lui scelta; la traduzione deve essere chiesta dalla parte (di persona) o dal suo procuratore speciale (v. sopra), ma nel più ampio termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito.

Processo bilingue

Quando due parti del processo usano lingue diverse (italiana o tedesca) il processo è bilingue. Ogni parte usa la propria lingua, senza obbligo di traduzione. Ad ogni udienza viene peraltro redatto un verbale: ogni parte verbalizza nella propria lingua, ma l’altra parte o il suo procuratore speciale possono chiedere, nell’udienza stessa, che sia redatto in entrambe le lingue: in questo caso la traduzione deve essere immediata. Come già detto sopra se la richiesta non avviene nella stessa udienza la traduzione deve essere fatta a propria cura e spese. Tutti i provvedimenti del giudice devono essere bilingui, salvo rinuncia della parte che vi abbia interesse.

Gli atti e i documenti di parte invece sono tradotti a cura e spese dell’ufficio solo alle seguenti condizioni:

1) che a richiederlo sia una parte non residente (o non avente sede) in provincia di Bolzano;
2) che la richiesta (questa volta al giudice) sia fatta entro 30 giorni dalla comunicazione o dal deposito.

Il giudice è obbligato a far tradurre tutti gli atti; può invece escludere i documenti che ritenga manifestamente irrilevanti (si tenga però presente che il giudice è comunque libero di utilizzarli in seguito per la decisione, anche se li aveva esclusi dalla traduzione). Il processo bilingue si trasforma in monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua. La richiesta (questa è una delle novità più rilevanti del D.P.R.124/05) può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento (peraltro il giudizio in Cassazione si svolge sempre in lingua italiana) ed è irrevocabile.

Sanzioni

La violazione delle norme relative all’uso della lingua nel processo civile è causa di nullità rilevabile d’ufficio di tutti gli atti redatti nella lingua diversa. Si tratta di una sanzione molto grave e del tutto sconosciuta al processo civile, in cui la quasi totalità delle nullità è sanabile. Addirittura è previsto che possa essere eccepita anche da chi vi ha concorso a determinarla, per cui può verificarsi il caso di una parte che acconsenta all’utilizzo dell'altra lingua in un caso o in una forma non permessa dalle norme citate e poi essa stessa impugni la sentenze eccependo la nullità degli atti. Occorre quindi prestare molta attenzione al rigoroso rispetto della normativa.

Approfondimenti

Le presenti note hanno carattere divulgativo. Per chi volesse approfondire l’argomento si rimanda a Francesco Coran, Processo penale e diritto alla lingua in Alto Adige – Südtirol, in AA.VV. Processo penale, lingua e Unione Europea CEDAM 2013.


Ultimo aggiornamento

9 Giugno 2022, 16:31