Con il consenso scritto di entrambe le parti l’incontro di mediazione può avvenire anche in modalità telematica o telematica/presenza (una parte può essere in presenza, mentre l’altra è collegata da remoto).
Ricordiamo che quando la mediazione è demandata dal giudice ex art. 5, comma 2 d.lgs 28/2010, il primo incontro non è meramente informativo ma è già di mediazione e quindi sono dovute, oltre alle spese amministrative, anche le indennità di mediazione.
Le istanze compilate dovranno essere trasmesse via pec all'indirizzo odmfpec@oabzak.it unitamente a tutta la documentazione preventivamente caricata nel gestionale.