COA BZ 21.07.2021: L’AVVOCATO AUTENTICATORE DI FIRME NELLE PROCEDURE ELETTORALI E REFERENDARIE

Data:
21 Luglio 2021

    Circ. n.51-2021

    Su segnalazione ed invito alla divulgazione da parte del Consiglio Nazionale Forense, si porta a conoscenza che l’art. 16 bis della legge n. 120/2020 di conversione del cd. decreto semplificazioni (DL 76/2020) ha modificato l’art. 14 della legge n. 53/1990 inserendo gli avvocati “che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza” tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti (sia dunque per le Camere, che per Regioni ed enti locali) ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi (legge 25 maggio 1970, n. 352).

    Si tratta di un’innovazione significativa, che per un verso semplifica le procedure elettorali e referendarie valorizzando la funzione sociale dell’avvocato e, per altro verso, costituisce un altro precedent e utile a rafforzare il ruolo sussidiario della nostra professione, dopo alcuni riconoscimenti già operati dal legislatore; ci si riferisce in particolare alle prescrizioni in base alle quali il contratto di convivenza può essere stipulato sia per atto di notaio, sia tramite scrittura privata autenticata dall’avvocato (cfr. art. 1, commi 50 e ss., legge 20 maggio 2016, n. 176 sulle cd. unioni civili).

    Pertanto, l’unico onere che la normativa prescrive agli avvocati è quello della previa comunicazione all’ordine di appartenenza: la dichiarazione non richiede formalità particolari, ma solo la manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione in oggetto

    Ultimo aggiornamento

    17 Maggio 2022, 10:40