Patrocinio a spese dello Stato

Ai cittadini meno abbienti è garantita l’effettività della difesa in un giudizio civile, penale o amministrativo: coloro che sono titolari di un reddito annuo inferiore ad euro 10.628,16 possono presentare istanza per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per nominare un proprio avvocato, scegliendolo da apposita lista, con il risultato di non dover sopportare alcuna spesa. L’attività professionale dell’avvocato (così come le altre spese che si dovessero rendere necessarie nel corso del processo, per es. perizie o traduzioni) sarà, infatti, retribuita all’avvocato direttamente dall’Erario.
 
Il servizio di informazione, consulenza e assistenza nella presentazione delle domande di ammissione al patrocinio, aperto alla cittadinanza, è svolto nei giorni di
 
lunedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
 
presso la sede del Consiglio dell'Ordine, Palazzo di Giustizia, III piano, a cura degli avvocati inseriti nell'Elenco.
 


Normativa di riferimento
 
 
Elenco degli avvocati abilitati

Ai sensi dell’art. 81 del T.U. il Consiglio dell’Ordine è competente per la tenuta dell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato (richiesta di inserimento dell’avvocato e valutazione da parte del Consiglio dell’ordine delle attitudini ed esperienza professionale specifica e assenza di sanzioni disciplinari nonché iscrizione all’albo da almeno due anni).

 
 
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