| Oblighi professionali Le funzioni ed i servizi dell’Ordine forense consistono, come recita l’art. 14 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nella:
Nell’ambito dei propri compiti l’Ordine forense presta altresì una serie di servizi, quali a titolo esemplificativo, la gestione dello sportello di consultazione per il pubblico diretto alla raccolta di eventuali lamentele e censure sugli avvocati e praticanti iscritti all’Ordine o negli albi speciali, con avvio se ne sussistono gli estremi del procedimento disciplinare. |
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